Lo scorso 15 gennaio gli agenti della Digos di Gorizia hanno consegnato a un nostro compagno una cartaccia per comunicare l’avvio di un procedimento per comminare l’avviso orale del Questore, una misura di prevenzione di natura amministrativa.
Questo tipo di dispositivi sono caratterizzati dall’essere amministrativi, ovvero limitano enormemente la possibilità di difesa legale.
L’avviso orale è disciplinato dall’art. 3 del d. lgs 159/11 e costituisce il primo passo verso l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Prima della riforma del 2011, l’avviso orale aveva un limite di efficacia temporale: infatti, se il questore dopo 60 giorni dall’emissione ed entro i tre anni successivi non chiedeva l’applicazione di misure di prevenzione, l’avviso orale perdeva efficacia.
Oggi l’avviso orale ha durata illimitata nel tempo, è vero che può essere revocato su istanza in qualunque momento, ma è altrettanto vero che essendo stato eliminato il termine di efficacia triennale, il provvedimento può avere durata illimitata. L’avviso orale può essere impugnato sia davanti al prefetto che innanzi al tribunale amministrativo regionale. I tribunali amministrativi respingono, quasi sempre, i ricorsi affermando che l’avviso orale non limita in alcun modo la libertà di movimento del soggetto e che, di fatto, consiste in un invito a tenere una condotta conforme alla legge.





